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Allegato I.3Libro I

Termini delle procedure di appalto e di concessione

Correttivo 209/2024 integrato~3k caratteriNormattiva

A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

procedura aperta: nove mesi;

procedura ristretta: dieci mesi;

procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;

dialogo competitivo: sette mesi;

partenariato per l’innovazione: nove mesi.

I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

procedura aperta: cinque mesi;

procedura ristretta: sei mesi;

procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. 252Rubrica modificata dal D.Lgs. 209/2024

Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.

Note

  1. Comma 1 allegato I.3 modificato dal D.Lgs. 209/2024
  2. Comma 3 allegato I.3 modificato dal D.Lgs. 209/2024
  3. Comma 4 allegato I.3 modificato dal D.Lgs. 209/2024
  4. Comma 5 allegato I.3 modificato dal D.Lgs. 209/2024
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