Servizi di ricerca e sviluppo
Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:
a)i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;
b)la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.
Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre- commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
a)siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attività;
b)la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
c)l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.
Comma abrogato.165
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