Disposizioni di semplificazione normativa
Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:
a)I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
b)II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.
Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:
a)I.01 – Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;
b)I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c)I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;
d)I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;
e)I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f)I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
g)I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h)I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
i)I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
l)I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
m)I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n)II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
o)II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
p)II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
q)Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
r)II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
s)II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
t)II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
u)II.6-bis – Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
v)II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
z)II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato; cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei; dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei; ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy; ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214; nn) V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; oo) V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.
L’allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l’articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.235
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