Art. 12Principi generali
Rinvio esterno
1.
Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a)alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b)alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. Note all’articolo 12 La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
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