Qualificazione e Requisiti
Avvalimento
Che cos'è?
L'avvalimento (art. 104 D.Lgs. 36/2023) è l'istituto che permette a un operatore economico di soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti dalla gara (economici, finanziari, tecnici o professionali) avvalendosi delle risorse messe a disposizione da un altro soggetto (l'impresa ausiliaria), con cui stipula un apposito contratto. L'impresa ausiliaria si impegna a fornire concretamente le risorse per la durata del contratto.
Quali requisiti si possono prestare?
Si possono prestare in avvalimento: capacità economico-finanziaria (fatturato specifico, patrimonio netto), capacità tecnica (referenze, certificazioni, personale qualificato), attestazioni SOA (avvalimento di classifica SOA). Non è invece possibile prestare in avvalimento i requisiti di ordine generale (moralità, assenza di condanne), né il requisito dell'iscrizione all'albo professionale se strettamente personale.
Quali limiti e divieti esistono?
È vietato: l'avvalimento a cascata (l'ausiliaria non può a sua volta avvalersi di un terzo per i requisiti prestati), l'uso dell'avvalimento per aggirare i motivi di esclusione (es. usare come ausiliaria un'impresa che ha già ottenuto l'aggiudicazione e usarla come 'scudo'), l'avvalimento plurimo delle stesse risorse. Il contratto di avvalimento deve specificare concretamente le risorse messe a disposizione, pena la sua nullità.
Cosa succede se l'ausiliaria fallisce?
In caso di insolvenza dell'ausiliaria o di impossibilità di adempiere durante l'esecuzione, la SA può imporre all'aggiudicatario di sostituire l'ausiliaria (presentando un nuovo soggetto con requisiti equivalenti) oppure risolvere il contratto. L'ausiliaria è responsabile solidalmente con l'ausiliata verso la SA per tutta la durata del contratto, per le prestazioni relative ai requisiti prestati.
