Garanzie e Cauzioni
Fideiussione Bancaria e Assicurativa
Cos'è?
La fideiussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con cui un terzo (il fideiussore: banca o compagnia assicurativa autorizzata) si obbliga solidalmente con il debitore principale (l'appaltatore) verso il creditore (la SA) per l'adempimento di un'obbligazione. Nelle gare pubbliche, le fideiussioni bancarie e assicurative sono lo strumento ordinario con cui vengono prestate le garanzie (provvisoria, definitiva, per l'anticipazione).
Quali caratteristiche deve avere?
Le fideiussioni negli appalti pubblici devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale e devono contenere: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. (decadenza del fideiussore in caso di mancata tempestiva azione del creditore), operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della SA, senza possibilità di opporre eccezioni nel periodo cautelare.
Chi può rilasciare fideiussioni?
Banche autorizzate dalla Banca d'Italia, imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS per il ramo cauzioni, intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. La SA deve verificare che il fideiussore sia regolarmente autorizzato: fideiussioni false o rilasciate da soggetti non autorizzati sono causa di esclusione dalla gara. La centrale dei rischi e il Registro Unico degli Intermediari (RUI dell'IVASS) consentono le verifiche necessarie.
