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Joint venture e affidamenti a imprese collegate

SpiegatoAggiornato da Legge 105/2025Vigente al Normattiva
1.

Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati:

a)da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 e all’Allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti;

b)da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture di cui fa parte.

2.

Le disposizioni del codice non si applicano, altresì, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati:

a)da una stazione appaltante o ente concedente a un’impresa collegata;

b)da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere le attività di cui agli articoli da 146 a 152, a un’impresa collegata a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti.

3.

La non applicabilità di cui al comma 1 opera a condizione che la joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari durata.

4.

La non applicabilità di cui al comma 2 opera per gli appalti e concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture, purché almeno l’80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata nell’ultimo triennio, tenendo conto di tutti i lavori, i servizi e le forniture prestate, provenga dalle prestazioni rese alla stazione appaltante o all’ente concedente o alle altre imprese cui è collegata.

5.

Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri, in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 4.

6.

Se più imprese collegate alla stazione appaltante o all’ente concedente con il quale formano un gruppo economico 190Comma 3-bis art. 141 introdotto dal D.Lgs. 209/2024 191Comma 4 art. 141 modificato dal D.Lgs. 209/2024 forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o dall’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

7.

Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano:

a)i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;

b)la natura e il valore dei contratti considerati;

c)gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra la stazione appaltante o l’ente concedente e l’impresa o la joint venture cui i contratti sono aggiudicati soddisfano i requisiti di cui al presente articolo. Note all’articolo 142 Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.

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