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Ambito e norme applicabili

SpiegatoAggiornato da Legge 105/2025Vigente al Normattiva
1.

Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

2.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

3.

Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni: L’articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;

a)il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l’articolo 6;

b)nell’ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e

3-bis.

Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 135.190

4.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

a)lettera abrogata191

b)prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;

c)specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

5.

Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale 187Lettera g-bis) comma 3 art. 141 introdotta dal D.Lgs. 209/2024 188Lettera i) comma 3 art. 141 modificata dal D.Lgs. 209/2024 189Lettera i-bis) comma 3 art. 141 introdotta dal D.Lgs. 209/2024 in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.

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