Istituti Contrattuali e Operativi
Quinto d'Obbligo
Che cos'è?
Il quinto d'obbligo è la facoltà della stazione appaltante di richiedere all'appaltatore l'esecuzione di prestazioni aggiuntive (o la riduzione delle prestazioni contrattuali) fino a un quinto (20%) dell'importo contrattuale originario, alle stesse condizioni del contratto principale, senza necessità di avviare una nuova gara.
Qual è il fondamento normativo?
L'istituto è previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (in analogia con la previgente disciplina del D.P.R. 207/2010). L'appaltatore è obbligato ad accettare le prestazioni aggiuntive nei limiti del quinto; al di là di tale soglia, le variazioni richiedono il consenso dell'appaltatore e sono soggette alle norme sulle modifiche contrattuali.
Come si calcola?
Il quinto si calcola sull'importo netto del contratto (al netto del ribasso d'asta). Se ad esempio il contratto è di 1.000.000 €, la stazione appaltante può ordinare prestazioni aggiuntive fino a 200.000 € alle stesse condizioni economiche. L'appaltatore ha diritto a un corrispettivo proporzionalmente aumentato (o ridotto in caso di quinto in diminuzione).
