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Esecuzione del Contratto e Collaudo

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Cos'è?

Il Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 D.Lgs. 36/2023) è un organo di esperti introdotto stabilmente nel nuovo Codice con funzioni consultive, di assistenza alle parti e di precontenzioso nella gestione delle controversie che insorgono durante l'esecuzione del contratto. Rappresenta la principale novità del D.Lgs. 36/2023 per la gestione delle dispute in corso d'opera, ispirato ai Dispute Board internazionali del settore delle costruzioni.

Quando è obbligatorio?

È obbligatorio per i contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per le concessioni di qualsiasi importo. Per contratti di minore entità, la sua costituzione è facoltativa ma consigliata. Deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione e rimane in carica per tutta la durata del contratto.

Come funziona?

Il CCT è composto da tre esperti: uno nominato da ciascuna parte (SA e appaltatore) e uno di comune accordo (o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente). Emette determinazioni su questioni tecniche e giuridiche sorte durante l'esecuzione entro 45 giorni dalla richiesta. Le determinazioni del CCT sono vincolanti per le parti salvo impugnazione giurisdizionale. I costi del CCT (compensi degli esperti) sono a carico delle parti in egual misura e sono ammessi nel quadro economico dell'appalto.