Esecuzione del Contratto e Collaudo
Variante in Corso d'Opera
Cos'è?
La variante in corso d'opera è la modifica del contratto pubblico durante la fase di esecuzione, che comporta una variazione dell'oggetto, delle quantità, delle specifiche tecniche o del corrispettivo rispetto al contratto originario. Il D.Lgs. 36/2023 (art. 120) ne disciplina rigorosamente le ipotesi di ammissibilità: solo le varianti previste dalla legge possono essere apportate senza avviare una nuova procedura di gara.
Quando è ammessa?
Le varianti sono ammesse nei seguenti casi: modifiche di valore inferiore al 10% o al 15% (per lavori) del contratto, purché non ne alterino la natura generale (modifiche non sostanziali); circostanze imprevedibili e imprevedibili al momento della gara (es. scoperta di reperti archeologici, variazione normativa sopravvenuta); errori o omissioni progettuali (nei limiti del quinto d'obbligo); soluzioni migliorative proposte dall'appaltatore senza aumento di costo.
Cosa sono le varianti sostanziali?
Le varianti sostanziali (art. 120, comma 1, D.Lgs. 36/2023) sono le modifiche che alterano la natura generale del contratto (es. cambiano l'oggetto da lavori di ristrutturazione a costruzione di nuovo edificio), che superano le soglie percentuali di modifica ammessa, o che avrebbero comportato l'applicazione di procedure diverse se fossero state note ab origine. Le varianti sostanziali sono vietate e richiedono la risoluzione del contratto e l'avvio di una nuova procedura.
