Esecuzione del Contratto e Collaudo
Accordo Bonario
Cos'è?
L'accordo bonario (art. 210 D.Lgs. 36/2023) è l'istituto di risoluzione stragiudiziale delle controversie negli appalti pubblici che consente di definire le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità prima del collaudo, evitando costosi e lunghi giudizi arbitrali o civili. È gestito da un'apposita commissione o, nel nuovo Codice, ha ceduto in parte il passo al Collegio Consultivo Tecnico come strumento principale di precontenzioso.
Quando è obbligatorio?
Il procedimento di accordo bonario è obbligatorio quando le riserve iscritte dall'appaltatore superano il 10% dell'importo contrattuale. Il RUP deve avviarlo d'ufficio entro 15 giorni dalla presentazione del SAL o del conto finale su cui le riserve superano la soglia. L'omessa attivazione del procedimento da parte del RUP può configurare responsabilità erariale censurabile dalla Corte dei Conti.
Come si svolge e quali effetti produce?
Il procedimento prevede: valutazione delle riserve da parte del RUP con parere del DL, eventuale nomina di una commissione di tre membri (uno per ciascuna parte, uno terzo di comune accordo), audizione delle parti, proposta di accordo entro 90 giorni. Se le parti accettano, l'accordo ha valore di transazione definitiva (art. 1965 c.c.) e chiude ogni controversia relativa alle riserve definite. Se non raggiunto, si procede ad arbitrato o giudizio ordinario.
